Art. 83.
(Misure generali per la prevenzione dei rischi).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro elimina o riduce al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti da tali agenti, adottando le seguenti misure:

          a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

          b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

          c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti, anche isolando le lavorazioni valutate come pericolose; i locali in cui si svolgono lavorazioni comportanti il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere provvisti di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza e accessibili solo ai lavoratori che devono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o funzione;

          d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

          e) misure igieniche adeguate;

          f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

          g) procedure di lavoro appropriate, comprese disposizioni che garantiscano la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono tali agenti chimici;

 

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          h) sistematica e regolare pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, comunque adeguata al rischio;

          i) divieti di assumere cibi o bevande o di fumare nelle aree di lavoro;

          l) custodia in condizioni di sicurezza delle materie prime non in corso di lavorazione, dei residui e dei rifiuti, in particolare utilizzando contenitori muniti di una chiusura tale che, tenendo conto della volatilità degli agenti e del loro stato di aggregazione, non ne permetta l'emissione.

      2. Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84, 85 e 87.